LO STATUTO DEL
CAMMINO NEOCATECUMENALE
Osservazioni canoniche del Avv. Dott. Adelchi Chinaglia
Nel discorso tenuto dal Santo Padre agli iniziatori del Cammino Neocatecumenale e agli itineranti, il 24 gennaio 1997, che L’Osservatore Romano intitola "A trent’anni dalla nascita del Cammino…", vi sono alcune indicazioni basilari per l’attuale Statuto, costituenti un nuovo orizzonte entro il quale va inserito, anche formalmente, il Cammino:
1. "Il cammino Neocatecumenale compie trent’anni di vita: l’età direi di una certa maturità. Il vostro raduno al Sinai ha aperto davanti a voi in un certo senso una tappa nuova".
2. "Come vivere in pienezza (il Cammino Neocatecumenale)? Come svilupparlo? Come condividerlo ancora meglio con gli altri? Come difenderlo da vari pericoli… Per rispondere a queste domande… avete iniziato al Sinai il processo della stesura di una Statuto del cammino".
3. "E’ un passo molto importante che apre la strada verso il suo formale riconoscimento giuridico da parte della Chiesa, dando a voi un’ulteriore garanzia dell’autenticità del vostro carisma."
Le linee programmatiche indicate da Giovanni Paolo II affermano che dopo il riconoscimento sostanziale avvenuto con la lettera "Ogniqualvolta" è possibile sviluppare (arrivati alla maturità), quelle "linee degli iniziatori" precedentemente ritenute sufficienti e valide in uno "Statuto del cammino" per un "riconoscimento giuridico formale", ciò che rappresenta un’ulteriore garanzia e una risposta alle domande poste dal Papa.
Questa impostazione giuridica è ulteriormente confermata dalla lettera 5 Aprile 2001, dove, al primo capoverso, si parla della stesura di una normativa statutaria in vista di un suo formale riconoscimento giuridico e, al punto due, che tale riconoscimento consiste "nell’approvazione di Statuti come chiara e sicura regola di vita".
Da queste doverose premesse si evince quanto segue:
a. l’approvazione a cui il Santo Padre si riferisce è l’approvazione di uno Statuto riguardante un Catecumenato: per l’appunto l’approvazione dello statuto dell’iter neocatecumenale o neocatecumenato;
b. risulta essenziale esaminare la lettera "Ogniqualvolta" perché ne rappresenta la cornice e il presupposto fondamentale.
La lettera "Ogniqualvolta" oltre ad essere il riconoscimento sostanziale del Cammino Neocatecumenale, è anche la magna charta di questo tipo di iniziazione cristiana, ritenuto dal Santo Padre un "itinerario di formazione cattolica valida per la società e i tempi odierni".
Questo è il pensiero del Papa e la "mens" sottostante al documento:
"Tali comunità rendono visibile, nelle parrocchie, il segno della Chiesa missionaria e ‘si sforzano di aprire la strada all’evangelizzazione di coloro che hanno quasi abbandonato la vita cristiana offrendo loro un itinerario di tipo catecumenale, che percorre tutte quelle fasi che nella chiesa primitiva i catecumeni percorrevano prima di ricevere il sacramento del battesimo: li avvicina alla Chiesa e a Cristo’ (cfr. Catecumenato post-battesimale, in Notitiae 95-96, 1974, 229)".
Giovanni Paolo II qualifica "il Cammino" come un catecumenato post-battesimale, in tal senso confortato anche dal suo predecessore Paolo VI, che più e più volte si era espresso affermando una necessità per i tempi odierni il dover percorrere questo "iter catecumenale" ritenendo addirittura "secondario" che fosse fatto prima o dopo il battesimo, trattandosi di applicare a chi è stato battezzato" un metodo di evangelizzazione graduale e intensivo che ricorda e rinnova in certo modo il catecumenato d’altri tempi".
La lettera "Ogniqualvolta" contiene tre enunciazioni assai significative:
1. la sperimentazione nel tempo ("dopo oltre 20 anni di vita delle comunità") e l’universalità del luogo ("diffuse in cinque continenti");
2. la conferma implicita di tanti pastori e da ultimo dello stesso Santo Padre ("anche’io nei tanti incontri avuti come vescovo di Roma nelle parrocchie romane …ho costatato copiosi frutti di conversione personale e fecondo impulso missionario";
3. l’esistenza di linee programmatiche già capaci e produttive di questi frutti quali la prassi catechetico-liturgica instaurata e convalidata in varie diocesi di tutto il mondo dai relativi Pastori consistente in quelle "linee proposte dagli iniziatori" che il Santo Padre afferma di aver esaminato , "preso visione della documentazione", e che quindi esplicitamente conferma con una parola chiave "riconosco" "come frutto dello Spirito Santo, di quello stesso spirito che fa germinare nelle Chiesa impulsi di una maggiore fedeltà al Vangelo, fiorire nuovi carismi che manifestano tali realtà e nuove istituzioni che le mettono in pratica".
Inoltre, a distanza di tre anni, con un nuovo documento inviato ai Confratelli nell’Episcopato "riuniti a Vienna per riflettere insieme sui frutti dell’attività missionaria che i sacerdoti itineranti e famiglie del Cammino Neocatecumenale stanno svolgendo con generoso slancio e grande zelo per il vangelo", il Santo Padre riconferma che il Cammino Neocatecumenale è da considerarsi frutto dello Spirito Santo e che i risultati conseguiti attestano non solo la sua capacità "a rispondere alle sfide del secolarismo, della diffusione delle sette e della mancanza di vocazioni", ma anche che la sua prassi catechetico-liturgica, "Parola di Dio e partecipazione all’Eucaristia rendono possibile una graduale iniziazione ai santi Misteri, formano cellule vive della Chiesa, rinnovano la vitalità della parrocchia mediante cristiani maturi di testimoniare la verità con una fede radicalmente vissuta".
Tale Statuto oltre a trovare fondamento nei documenti papali citati, ha un chiaro riferimento ai cann.788 del CIC (Codice di Diritto Canonico) e 587 CCEO (Codice di Diritto Canonico per la Chiese Orientali) per coloro che non sono battezzati, ma applicabile , secondo l’insegnamento di Paolo VI, anche per coloro che abbiano iniziato, seppur battezzati, una via di conversione per l’approfondimento e maturazione del proprio battesimo.
In tal senso la norma generale del Catechismo della Chiesa Cattolica, n.1231, stabilendo che "per la sua stessa natura il Battesimo dei bambini richiede un catecumenato post-battesimale" spiega e obbliga i battezzati a intraprendere un catecumenato post-battesimale.
Il canone di riferimento, quindi, per comprendere il quadro normativo entro cui si colloca il presente statuto è il 788 CIC e il suo corrispondente 587 CCEO (forse più comprensibile): "Coloro che vogliono congiungersi alla chiesa ("coniungere volunt") siano ammessi con cerimonie liturgiche al catecumenato che non sia una mera esposizione di dogmi e di precetti, ma una formazione a tutta la vita cristiana e un tirocinio debitamente prolungato ("tirocinium debite protractum"). Par.2: Quelli che sono ascritti al catecumenato hanno il diritto di essere ammessi alla liturgia della parola e alle altre celebrazioni liturgiche non riservate ai fedeli [l’eucarestia]. Par.3: Spetta al diritto particolare emanare le norme con le quali è ordinato il catecumenato, determinando quali siano gli obblighi dei catecumeni e quali prerogative siano ad essi riconosciute".
La novità di questa norma, posteriore al CIC, sta nel fatto che mentre al paragrafo tre del can. 788 si dava la competenza alle Conferenza Episcopali nell’"emanare statuti con cui ordinare il catecumenato", nel canone corrispondente 587 CCEO la normativa spetta al "diritto particolare" e cioè all’Ordinario nella più genuina e "tradizionale" disciplina della Chiesa che mette il Vescovo al centro dell’iniziazione cristiana.
Da qui si vede come l’approvazione del Santo Padre, tramite il Dicastero competente, del presente Statuto comporta l’attuazione, di questi canoni, offrendo ai Pastori della Chiesa Universale uno strumento attuativo della norma generale prevista dal n.1229 del Catechismo della Chiesa Cattolica e, prima, dalla Costituzione "Sacrosanctum Concilium", n.64, e dal relativo decreto "Ad Gentes", n.14,1.
Conviene rileggere il n.1229 del Catechismo per comprendere l’attualità e la conformità di questo "iter" all’anelito dei Pastori nei confronti dell’uomo contemporaneo che vive in un contesto assai simile a quello della chiesa delle origini: "Diventare cristiano richiede, fin del tempo degli Apostoli, un cammino e una iniziazione con diverse tappe. Questo itinerario può essere percorso rapidamente o lentamente . dovrà in ogni caso portare alcuni elementi essenziali: l’annunzio della Parola, l’accoglienza del Vangelo che provoca una conversione, la professione di fede, il Battesimo, l’effusione dello Spirito Santo, l’accesso alla Comunione eucaristica".
Il Concilio ha ripristinato per l’intera Chiesa il catecumenato degli adulti diviso in più gradi: "Si ristabilisca il catecumenato degli adulti, diviso in più gradi, da attuarsi a giudizio dell’Ordinario del luogo, in modo che il tempo del catecumenato, destinato ad una conveniente istruzione, possa essere santificato con riti sacri da celebrarsi in tempi successivi" (SC n. 64).
D’altra parte lo stesso CIC prevede, al can. 851 n.1: "L’adulto che desidera ricevere il battesimo, sia ammesso prima al catecumenato …", e il can.865 aggiunge: "Perché un adulto possa essere battezzato, è necessario che manifesti la volontà di ricevere il battesimo, che sia sufficientemente istruito nelle verità della fede e sui doveri cristiani, e che venga sottoposto ad un periodo di prova nella vita cristiana attraverso il catecumenato…".
Con questa "formale" approvazione il Santo Padre (tramite il Prefetto del Pontificio Consiglio per i Laici a cui dà espresso e specifico "mandato" con la lettera del 5.04.2001), nella linea del suo decreto del 1990, offre a tutta la Chiesa questo nuovo strumento per frutti e sperimentazione: che nasce dall’esperienza nelle baracche di Madrid di Kiko Argüello e Carmen Hernández, radicata nel Concilio Vaticano II, un itinerario post-battesimale di natura catecumenale, metodo valido per portare alla maturità della fede qualsiasi battezzato o non battezzato che "manifesti la volontà di abbracciare la fede in Cristo" (can.788) o "diventare cristiano".
D’altra parte non fa meraviglia che la storia, anche quella della Chiesa, si ripeta in presenza di situazioni analoghe: dopo un inizio secolo di grande opulenza come il 1500 e di fronte alla necessità di colloquiare con l’uomo del Rinascimento e della sfida protestante, Paolo III non esita (con una bolla ad hoc) ad approvare "gli Esercizi di Sant’Ignazio", definiti da Pio XI: "codice molto saggio e universale della direzione spirituale delle anime" (Fliche-Martin, Vol. XVII, pag. 89); in questo instaurando un metodo giuridico originale di salvaguardia di quello che fu un primo "ordo" per la conversione e l’accrescimento nella fede.
Lo Statuto del Cammino Neocatecumenale è un nuovo "iter" di iniziazione cristiana, basato su una prassi catechetico-liturgica che ha come soggetto portante il Pastore della Diocesi, per questo, attuandosi una delle funzioni basiche della Chiesa, se non la principale, perché attiene alla nascita in Cristo, al suo Corpo, non può esservi altro soggetto, come fonte e riferimento, che il Vescovo. E questi, a sua volta, ha nelle linee degli iniziatori, raccolte nello Statuto, una norma per l’attuazione di questo tipo di catecumenato.
Questa è la risposta e l’attuazione di quanto auspicava il Santo Padre già al Simposio dei Vescovi d’Europa del 1985: bisogna tornare allo schema primitivo della Chiesa, alle origini, "a una vera iniziazione al mistero della salvezza, a una formazione integrale alla vita cristiana" (Ad Gentes 14,1).
Roma, Giugno 2002
Avv. Adelchi Chinaglia
Dottore in Diritto Canonico
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